Revoca della patente. Motivi.

Sono numerosi gli articoli del codice della strada che disciplinano, con finalità diverse, l’istituto della revoca della patente. La revoca della patente è quel provvedimento che priva definitivamente di efficacia il titolo di guida e, quindi, il titolare viene a trovarsi nella stessa situazione di chi guida senza patente per non averla mai conseguita. La revoca può presentarsi come sanzione accessoria a sanzioni amministrative o penali (es. art.218 c.d.s. circolazione durante la sospensione della patente di guida) oppure può configurarsi come provvedimento amministrativo preso dall’amministrazione in conseguenza dell’accertamento della mancanza dei requisiti psichici, fisici o di idoneità tecnica e anche  nel caso di sostituzione della patente con altra rilasciata da uno stato estero (art. 130 c.d.s.). Il provvedimento di revoca, emesso ai sensi dell’art. 130 c.d.s., è di competenza degli uffici della motorizzazione civile e tale atto ha la qualità di provvedimento strutturale e non sanzionatorio. Non  può ritenersi sanzione accessoria neanche il provvedimento di revoca per mancanza dei requisiti morali, disciplinato dall’art. 120 comma 2, c.d.s. Infatti, quest’ultimo articolo disciplina i requisiti morali necessari per ottenere il documento di guida statuendo che non possono conseguire  la patente i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione personali, le persone condannate per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope. Pertanto, se in data successiva al rilascio della patente, tali requisiti morali vengono meno è il Prefetto che dispone la revoca della patente di guida (art. 120 comma 2). Il codice della strada configura la revoca della patente anche quale sanzione amministrativa accessoria. Tale provvedimento di revoca può derivare dalla violazione di norme del codice della strada e quindi da illeciti amministrativi (es. alterazione del limitatore di velocità, ex art. 179, comma 2 bis e 9; circolazione con patente sospesa da parte del guidatore che non si sia sottoposto, nei termini prescritti, alla revisione ex art. 128 ). In altre ipotesi specifiche la revoca ricorre come sanzione accessoria di illeciti penali. In particolare tale sanzione è prevista per i casi di violazione dell’art. 9bis e 9ter c.d.s.; dell’art. 186, 186 bis e 187 c.d.s. ed  è disposta direttamente dal giudice penale, ma è il Prefetto, ai sensi dell’art. 224m comma 2, a irrogare la sanzione nel momento in cui la sentenza è divenuta irrevocabile. Quanto, poi, alla possibilità o meno di  riconseguire la patentem l’art. 130 prevede che “l’interessato può direttamente conseguire, per esame e con i requisiti fisici e psichici presenti per la conferma di validità, una patente di guida di categoria non superiore a quella della patente revocata” sempre che siano cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento di revoca. Tuttavia si tratta di una previsione che si riferisce soltanto ai casi di provvedimento di revoca indicati nell’art.130 c.d.s. Invece, quando la revoca viene disposta per sopravvenuta carenza dei requisiti morali (indicati dall’art. 120 c.d.s.) non si può conseguire un nuovo titolo prima che siano trascorsi almeno tre anni. Il legislatore ha previsto un periodo di interdizione per il conseguimento di una nuova patente di guida anche per i casi di revoca disposta a seguito di violazione di norme del codice della strada (illeciti amministrativi). Infatti, l’art. 219, comma 3 bis, ha ritenuto che “l’interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2”. Inoltre,per le particolari violazioni di cui agli art. 186, 186 bis e 187 del codice della strada (illeciti penali) l’art. 219 comma 3ter stabilisce che “non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato”. Con questa norma il legislatore, nei casi di guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, ha voluto inasprire il trattamento sanzionatorio prevedendo un periodo di inibizione alla guida della patente di tre anni, terminato il quale l’interessato, sottoponendosi nuovamente agli esami di guida, può conseguire una nuova patente.