Fideiussione come difendersi dalle banche
La fideiussione
Spesso ci si può trovare ad essere chiamati a pagare un debito di un’altra persona, perché si è prestata una garanzia fideiussoria; come ci si può difendere o come ci si può liberare dalla garanzia prestata illegittimamente?
Occorre premettere brevi cenni sull’istituto giuridico della fideiussione ed in particolare della fideiussione omnibus, spesso richiesta dalle banche a garanzia dei loro crediti.
L’art. 1936 c.c. definisce la figura del fideiussore, come colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui. La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza. Il fideiussore, quindi, si obbliga con il proprio intero patrimonio a garantire l’obbligazione del debitore (es. il pagamento dell’apertura di credito ricevuta dall’imprenditore). La fonte dell’obbligazione è contrattuale e non rileva la qualità personale del garante, tanto che gli eredi del fideiussore risponderanno pro quota del debito garantito dal de cuius.
La fideiussione cd. Omnibus, pur rientrando nello schema generale dell’istituto previsto dal codice civile (art. 1938-1956), spesso viene integrata dalle parti, nell’esercizio della propria autonomia negoziale, da ulteriori clausole derogatrici della disciplina dettata dal codice civile idonee ad attribuire alla garanzia fideiussoria un contenuto e una funzione ulteriore, trasformandola in una forma di garanzia atipica diversa da quella ordinaria prevista. Tale tipo di fideiussione è connotata dalla clausola omnibus che sviluppa ed amplia il contenuto dell’impegno del fideiussore nel garantire l’adempimento di tutte le obbligazioni che il debitore principale (rimanendo all’esempio l’imprenditore che ha ricevuto l’apertura del credito) ha assunto e assumerà in futuro nei confronti del creditore ed in dipendenza di qualsivoglia operazione. La fideiussione omnibus può avere, dunque, maggiore o minore ampiezza a seconda che sia o meno indicato il valore massimo dell’importo della fideiussione, il termine di scadenza del vincolo, ovvero il tipo di obbligazione.
La legge è intervenuta più volte, per attuare alcuni correttivi alla fideiussione omnibus, diretti limitare quantitativamente l’impegno assunto dal fideiussore. Infatti, la legge sulla trasparenza delle operazioni bancarie, n 154/92, ha previsto, tra l’altro, che sia stabilito un importo massimo garantito, nonché la non validità della preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione. Quindi, la validità della fideiussione omnibus dipende dal fatto che la medesima rientri o meno nella previsione dello schema base disciplinato dal legislatore.
Ai fini del nostro discorso sulla tutela del fideiussore, occorre porre in rilievo anche la distinzione tra la fideiussione, come negozio accessorio all’obbligazione principale e alla fideiussione, come negozio autonomo rispetto all’obbligazione principale. In quest’ultimo caso non sarà possibile al fideiussore opporre al creditore eccezioni riguardanti la validità del negozio principale tra lo stesso ed il debitore, a meno che non si tratti di questioni di valenza pubblicistica, come il tasso usurario. Ne discende una minore tutela in capo al fideiussore, che sarà costretto al pagamento seppure l’obbligazione principale nei confronti, ad esempio, della banca sia nulla, ossia la banca potrà pretendere dal fideiussore il pagamento del proprio credito, seppure il debitore non lo debba versare.
A questo punto, mi sembra necessario riferire che nell’ambito dei contratti di fideiussione bancaria, interviene l’ABI, la quale prevede uno schema per le proprie associate (Banche) delle condizioni generali di contratto fideiussorio al fine di uniformare la disciplina delle operazioni negoziali poste in essere dai singoli istituti con i propri clienti. Le singole banche potranno predisporre propri contratti rielaborando lo schema dettato dall’ABI ed integrandolo, pur sempre nel rispetto della L. 297/90, la cd. Normativa Antitrust.
La Banca D’Italia su parere dell’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), in virtù dell’art. 13 e 20, L. 287/90, è intervenuta proprio sugli schemi predisposti dall’ABI ed utilizzati dalle singole banche in maniera consolidata ed uniforme, evidenziando come alcune clausole predisposte dall’ABI stessa fossero in contrasto con la legge Antitrust.
La Banca D’Italia ha ritenuto illegittime le clausole dello schema ABI, di cui: i) la clausola che rende autonoma la fideiussione in modo che, quand’anche il pagamento effettuato dal debitore principale dovesse essere annullato, revocato o comunque considerato inefficace per altro motivo, e per l’effetto restituito, il fideiussore sarebbe comunque tenuto a rimborsare la banca di quanto da lei restituito al debitore principale; ii) la clausola secondo la quale il fideiussore rimarrebbe obbligato, in deroga all’art. 1957 c.c., nei confronti del creditore anche nel caso sia trascorso il termine di decadenza in capo allo stesso fissato dalla predetta norma; iii) la clausola che prevedeva l’ampliamento della garanzia della banca nei confronti del fideiussore anche nell’ipotesi di accertata invalidità del rapporto principale tra banca e debitore principale.
In ossequio a propri poteri, la Banca D’Italia emetteva il provvedimento n. 55/2005 che veniva trasmesso all’ABI, che a sua volta trasmise alle banche associate un nuovo schema delle condizioni generali del contratto fideiussorio emendato secondo il provvedimento 55/2005. Ciononostante, le banche hanno continuato ad utilizzare, senza soluzione di continuità, i precedenti modelli fideiussori predisposti dall’ABI prima del provvedimento 55/2005.
Definito in tal modo il quadro normativo, seppure in forma sintetica, relativo alle fideiussioni, possiamo accennare agli istituti a tutela del cittadino che dovesse incappare nella stipula di un contratto di fideiussione illegittimo.
In primo luogo, il fideiussore potrà agire, in virtù dell’art. 33 della legge antitrust, per far valere la nullità dell’intesa a monte, nonché l’invalidità dell’accordo a valle e richiedere il risarcimento dei danni subiti.
Inoltre, è ormai orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che il cittadino (imprenditore e/o consumatore) potrà agire per far accertare la invalidità dell’intesa a monte (schema condizioni contratto dichiarato illegittimo dall’Autorità Garante) e, per l’effetto, far dichiarare nulle quelle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI dichiarati nulli. Si precisa che la giurisprudenza fa salve le altre clausole sempre che sia desumibile dal contratto fideiussorio o altrimenti comprovata una diversa volontà delle parti.