Il Comune è tenuto al risarcimento del danno subito dalla donna caduta sul pavimento della piazza…
Il Comune è tenuto al risarcimento del danno subito dalla donna caduta sul pavimento della piazza coperta da sottile lastra di ghiaccio
L’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume infatti responsabile, ai sensi dell’articolo 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo strettamente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione. Tale responsabilita’ e’ esclusa solo dal caso fortuito, che puo’ consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile nemmeno con l’uso dell’ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all’omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe (Cass., 20 novembre 2009, n. 24529). Nel caso di specie l’attrice ha provato la sussistenza del nesso causale fra la cosa in custodia (la piazza coperta da sottile lastra di ghiaccio) e l’evento lesivo (la propria caduta) mentre il Comune, che ha la piena custodia di un’area pubblica sita nel centro della citta’, avrebbe dovuto dimostrare l’esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell’imprevedibilita’ e dell’eccezionalita’, fosse idoneo ad interrompere il suddetto nesso, cioe’ il caso fortuito, in presenza del quale e’ esclusa la responsabilita’ del custode. Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 18 aprile 2012, n. 6062
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente
Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere
Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere
ha pronunciato la seguente: SENTENZA
sul ricorso 19085/2010 proposto da:
COMUNE SARZANA (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore (OMISSIS), elettivamente defiliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato STUDIO LEGALE (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta delega in atti;
– ricorrente –
e contro
(OMISSIS) (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 121/2010 del TRIBUNALE SEDE DISTACCATA DI SARZANA, depositata il 14/05/2010; R.G.N. 8937/2008.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/03/2012 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. POLICASTRO Aldo, che ha concluso per inammissibilita’.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(OMISSIS) convenne in giudizio il Comune di Sarzana chiedendo il risarcimento dei danni che asseriva di aver subito a causa di una caduta su galaverna formatasi in una piccola porzione di una piazza comunale.
Il Giudice di Pace, con sentenza dell’8 ottobre 2008, condanno’ il Comune a risarcire i danni subiti dall’attrice.
Ha proposto appello il Comune.
Il Tribunale di La Spezia ha rigettato l’appello e condannato il Comune alla refusione delle spese processuali del grado sostenute da (OMISSIS).
Propone ricorso per cassazione il Comune di Sarzana con otto motivi e presenta memoria.
Parte intimata non ha svolto attivita’ difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi tre motivi del ricorso e con l’ottavo, che per la loro stretta connessione devono essere congiuntamente esaminati, parte ricorrente rispettivamente denuncia: 1) “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, su un punto decisivo della controversia. (In ordine alla custodia del bene)”; 2) “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, su un punto decisivo della controversia. (Fattore eccezionale – caso fortuito – quale scriminante responsabilita’ ex articolo2051 c.c.)”; 3) “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, su un punto decisivo della controversia (errata situazione di fatto posta a base della sentenza”; 8) “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, su un punto decisivo della controversia (in ordine alla res demaniale)”.
Assume il ricorrente di aver chiarito sia in primo grado che in appello la propria impossibilita’ ad intervenire per evitare la caduta della (OMISSIS): senza una segnalazione specifica, infatti, il Comune non ha la capacita’ tecnica di sorvegliare tutte le mattine ogni angolo del centro storico e delle frazioni per evitare che si possa formare la galaverna. Inoltre, essendo la citta’ di Sarzana sul mare, il fatto che si sia formata la lastra di ghiaccio, a causa della temperatura rigida, configura un evento eccezionale.
Sostiene inoltre il Comune di Sarzana che il Tribunale ha errato nella valutazione della situazione fattuale sostenendo che l’intera piazza, di circa 10 mila metri quadrati, fosse coperta di ghiaccio mentre per ammissione degli stessi attori la galaverna era su una superficie di 30 metri quadrati.
I motivi sono infondati.
L’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume infatti responsabile, ai sensi dell’articolo 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo strettamente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione. Tale responsabilita’ e’ esclusa solo dal caso fortuito, che puo’ consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile nemmeno con l’uso dell’ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all’omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe (Cass., 20 novembre 2009, n. 24529).
Nel caso in esame la (OMISSIS) ha provato la sussistenza del nesso causale fra la cosa in custodia (la piazza coperta da sottile lastra di ghiaccio) e l’evento lesivo (la propria caduta) mentre il Comune, che ha la piena custodia di un’area pubblica sita nel centro della citta’, avrebbe dovuto dimostrare l’esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell’imprevedibilita’ e dell’eccezionalita’, fosse idoneo ad interrompere il suddetto nesso, cioe’ il caso fortuito, in presenza del quale e’ esclusa la responsabilita’ del custode.
Il Comune non ha invece fornito alcuna prova in tal senso, ne’ la presenza di una lastra di ghiaccio in periodo invernale puo’ qualificarsi come caso fortuito. Anzi la circostanza che lo stesso Comune, quella mattina, avesse inviato mezzi per lo spargimento di sale in altre aree pubbliche dimostra la prevedibilita’ dell’evento.
Ne’ a carico della (OMISSIS) e’ stato ravvisato un comportamento colposo, idoneo a interrompere il nesso di causalita’ rispetto al bene in custodia, essendo emerso che la lastra di ghiaccio era sottile e difficilmente visibile dai passanti.
Con il quarto, quinto, sesto e settimo motivo, che per la loro stretta connessione e’ opportuno esaminare congiuntamente, parte ricorrente rispettivamente denuncia: 4) “Nullita’ della sentenza ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (omissione di pronuncia)”; 5) “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, su un punto decisivo della controversia (in ordine alla prevedibilita’ dell’evento)”; 6) “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360, comma 1, n. 3″; 7) “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, su un punto decisivo della controversia (in ordine alla responsabilita’ del comune ex articolo 2043 c.c.)”.
Assume il ricorrente che, in ordine alla responsabilita’ ex articolo 2043 c.c., il giudice di primo grado ha espresso una motivazione assolutamente contraddittoria ed insufficiente mentre il giudice d’appello non si e’ assolutamente pronunciato.
Assume in particolare il comune di Sarzana che il giudice d’appello e’ incorso in error in iudicando nella individuazione delle norme applicabili alla fattispecie concreta per effetto di una inesatta qualificazione giuridica della fattispecie stessa. La norma applicabile (in ordine alla colpa del Comune ed alla mancanza di diligenza della danneggiata) era infatti l’articolo 2043 c.c., mentre il giudice ha motivato solamente sulla base della responsabilita’ da cose in custodia ex articolo 2051 c.c.. Il giudice di primo grado si e’ limitato ad affermare che dalle testimonianze e’ emerso che la galaverna non era visibile e pertanto la c.d. insidia era configurata ai sensi dell’articolo 2043 c.c..
Secondo il ricorrente invece dalle testimonianze risulta palese che il pericolo era visibile con l’ordinaria diligenza e comunque prevedibile. La (OMISSIS), secondo il Comune di Sarzana, e’ dunque caduta perche’ non ha tenuto un comportamento diligente.
I motivi sono infondati. La parte che impugna una sentenza con ricorso per cassazione per omessa pronuncia su una domanda o eccezione ha l’onere, per il principio di autosufficienza del ricorso, a pena di inammissibilita’, di specificare in quale atto difensivo o verbale di udienza l’ha formulata, per consentire al giudice di verificarne la ritualita’ e tempestivita’, e quindi la decisivita’ della questione, e perche’, pur configurando la violazione dell’articolo 112 cod. proc. civ., un “error in procedendo”, per il quale la Corte di cassazione e’ giudice anche del “fatto processuale”, non essendo tale vizio rilevabile d’ufficio, il potere-dovere della Corte di esaminare direttamente gli atti processuali non significa che la medesima debba ricercarli autonomamente, spettando, invece, alla parte indicarli (Cass., 17 gennaio 2007, n. 978).
Nel caso in esame parte ricorrente non ha specificato in quale atto difensivo o verbale di udienza ha formulato la domanda in oggetto ne’ ha provveduto alla trascrizione della stessa.
Si deve comunque osservare che alla fattispecie de qua non e’ applicabile l’articolo 2043 c.c., in quanto si tratta di responsabilita’ per danni cagionati da cosa in custodia rientranti piuttosto nella disciplina dell’articolo 2051 c.c..
In conclusione, per tutte le ragioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato mentre in assenza di attivita’ difensiva di parte intimata non v’e’ luogo a disporre delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e non dispone sulle spese del giudizio di cassazione.