Reati ambientali, inquinamento e disastro ambientale.
La legge del 22 maggio 2015, n. 68, ha riformato il settore del diritto penale rubricato “Dei delitti contro l’ambiente” e si incentra principalmente sui delitti di inquinamento e disastro ambientale. Tale legge, considerando la grande rilevanza anche a livello Europeo che il bene “ambiente” ha acquisito, si ricollega alla Direttiva dell’Unione Europea 2008/99/CE del 19 novembre 2008, colmando la lacuna normativa relativa alla tutela ambientale in ambito penale.
Si rinviene la “ratio” delle nuove disposizioni nella necessità di una adeguata risposta sanzionatoria agli illeciti previsti in materia ambientale in precedenza puniti soltanto a titolo di illeciti contravvenzionali di pericolo ( previsti dal cd. Codice dell’ambiente ) o di illeciti di natura amministrativa. Quindi, il pregio del nuovo testo è di aver previsto fattispecie incriminatrici che puniscono la violazione della normativa extrapenale sull’ambiente, accompagnata dal verificarsi di una effettiva situazione di danno o di pericolo concreto per il bene protetto. La citata legge prevede, nello specifico, il delitto di “inquinamento ambientale”, art.452 bis, c.p. che punisce condotte effettivamente lesive dell’ambiente, ma sempre realizzate in violazione della regolamentazione extra penale di specialità. Si tratta di un delitto di evento (dannoso) caratterizzato dal duplice requisito della illiceità e della offensività concreta del comportamento. I beni ambientali sui quali ricadono le conseguenze della condotta sono evidenziati nell’art.452 bis c.p., che indica espressamente le acque, l’aria, anche il suolo ed il sottosuolo, il cui degrado deve interessarne “porzioni estese o significative”; oppure, l’oggetto materiale, sul quale ricade la condotta, può essere costituito da un ecosistema, dalla biodiversità, anche agraria, dalla flora o dalla fauna.
L’inciso “abusivamente” che si legge nell’art. 452 bis c.p. è stato interpretato dalla giurisprudenza prevalente nel senso che la nozione di condotta abusiva comprenda anche quelle attività che per il modo concreto in cui si esplicano, risultano completamente difformi da quanto autorizzato. Quindi, il carattere abusivo della condotta sussiste quando questa si svolge nell’inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni, il che si verifica non solo quando tali autorizzazioni manchino del tutto, ma anche quando esse siano scadute o palesemente illegittime ( Cass. Pen. Sez. III, 20 novembre 2007 n. 358 ). L’ambito di operatività dell’art. 452 bis c.p. è anche delimitato dalla ulteriore precisazione che la compromissione o il deterioramento dell’ambiente o dell’ecosistema devono essere “significativi” e “misurabili”, innalzando in modo notevole il grado di lesività della condotta ed escludendo i fatti di minore rilievo. Il legislatore del 2015, all’art. 452 quarter c.p. ( disastro ambientale ), punisce con la reclusione da cinque a quindici anni, chiunque, fuori dai casi previsti dall’art. 434 c.p., abusivamente cagioni un disastro avente ad oggetto l’ambiente. Il legislatore ha altresì espressamente previsto che costituiscono, alternativamente, disastro ambientale, non solo l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema ( irreversibile o la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali ) ma anche l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto, per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Si tratta di un reato di evento a dolo generico, che prevede anche la punibilità a titolo di dolo eventuale. Come per il delitto di inquinamento ambientale, prima descritto, la condotta del nuovo delitto di disastro ambientale, per essere penalmente rilevante, deve essere realizzata “abusivamente”. La norma di cui all’art. 452 quater c.p. ha destato notevoli dubbi interpretativi per le formule vaghe utilizzate nel testo dal legislatore. Infatti, l’impiego di clausole generiche e concetti vaghi, come per esempio “alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema”; “eliminazione particolarmente onerosa”; “provvedimenti eccezionali”, tende a rendere la norma poco comprensibile ai consociati. Inoltre, tutto ciò rende ancora più complessi i rapporti tra giudice penale e autorità amministrativa. Si spera che sul punto il legislatore intervenga quanto prima per chiarirne la portata e i limiti.
Avv. Antonio Aquino