Ammonimento del Questore (Dott. Valeriano Aquino)
L’ammonimento del Questore è uno strumento di tutela preventiva, di competenza esclusiva del Questore, che ha lo scopo di garantire alla vittima di atti persecutori (c.d. stalking), revenge porn (diffusione illecita di immagini/video a contenuto sessualmente esplicito), cyberbullismo e violenza domestica una tutela rapida e anticipata rispetto al procedimento penale.
Infatti, una volta richiesto il procedimento penale non è più consentito il ricorso alla tutela preventiva: tale preclusione trova fondamento logico nella natura dell’ammonimento, configurato, per l’appunto, come strumento di tutela preventiva con finalità dissuasive (Cons. Stato, sez. III, n. 2599/2015; TAR Lombardia, sez. I, n. 720/2021 e TAR Sicilia, sez. IV, n. 2009/2019).
L’ammonimento del Questore prevede tempi più rapidi per l’adozione di provvedimenti cautelari essendo considerato una misura amministrativa (e non giudiziaria) con finalità preventiva che può essere richiesta prima di procedere con la querela (e quindi con la più formale tutela garantita da un processo penale).
Introdotto con il D.Lgs.. n. 11 del 23.02.2009, convertito nella L. n. 38 del 23.04.2009, l’ammonimento del Questore consiste nell’intimazione, all’autore di tali condotte, di astenersi dal commettere ulteriori atti di molestia, minaccia, violenza o intrusione nella vita altrui.
L’ammonimento è uno strumento di dissuasione che ha conseguenze rilevanti anche in caso di recidiva. Infatti, qualora il soggetto ammonito dovesse persistere, anche nei confronti di altre persone, nelle condotte moleste, la L. n. 168 del 24.11.2023 consente di iniziare d’ufficio il procedimento penale nei suoi confronti e le pene previste per i reati commessi saranno aumentate.
L’istanza per ottenere l’ammonimento del Questore può essere presentata in un qualsiasi ufficio della Polizia di Stato o dell’Arma dei Carabinieri e successivamente verrà immediatamente trasmessa al Questore.
La richiesta dovrà contenere un’esposizione chiara dei fatti e delle minacce o molestie ricevute.
Il Questore, assunte le necessarie informazioni ed eventualmente convocato il presunto molestatore e le persone informate sui fatti, deciderà se rigettare o accogliere l’istanza.
Chi riceve l’avviso di convocazione del questore dovrà presentarsi entro il termine stabilito, in genere 15 giorni, per essere sentito e avrà diritto di prendere visione dell’istanza di ammonimento e di depositare memoria scritta e altri documenti utili per discolparsi.
In caso di accoglimento dell’istanza, verrà emesso l’ammonimento e all’autore verrà intimato di interrompere le condotte moleste. Il destinatario del provvedimento viene altresì invitato a seguire un percorso di sensibilizzazione sulla gravità delle proprie azioni e a recarsi presso centri specializzati per il recupero comportamentale. Inoltre, il Questore potrà adottare misure riguardanti il possesso di armi e munizioni, vietandone la detenzione all’ammonito, nel caso ne fosse possessore.
Per l’attivazione dell’ammonimento non è necessario attendere la configurazione di un reato, essendo sufficiente la presenza di comportamenti che, per intensità, modalità e persistenza, possono indurre uno stato di ansia o paura nella vittima, o costringerla a modificare le proprie abitudini di vita.
L’ammonimento non ha una durata predeterminata: esso decade soltanto se formalmente revocato dal Questore, se annullato a seguito di impugnazione, oppure se il provvedimento medesimo non ha più senso di esistere (ad esempio per morte della vittima per cause naturali).
L’ammonimento non incide sulla fedina penale, ma se non revocato rimane agli atti dell’autorità di pubblica sicurezza.
Trattandosi di atto amministrativo, contro l’ammonimento del Questore è possibile presentare ricorso al Prefetto entro 30 giorni dalla data della notifica. Alternativamente al Prefetto, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, è possibile proporre ricorso al TAR. Infine, è possibile presentare un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica. Tuttavia, l’ammonimento del Questore non esclude la possibilità di una successiva querela da parte della vittima entro il termine di 6 mesi, e in tal caso l’ammonimento non è più revocabile (Cass. pen., sez. V, 28.02.2025, n. 8347).
Lo strumento dell’ammonimento del Questore rappresenta un primo passo importante verso il riconoscimento di una maggiore e immediata protezione delle vittime di stalking, revenge porn, cyberbullismo e violenza domestica.
Tale strumento, infatti, tenta di rafforzare nelle vittime il senso di sicurezza fornendo un intervento immediato e tempestivo per la prevenzione di futuri atti persecutori.
Tuttavia, lo strumento dell’ammonimento, andrebbe sempre integrato in un sistema di interventi più ampio che include assistenza psicologica e sostegno legale.
La lotta allo stalking, al revenge porn, al cyberbullismo e alla violenza domestica richiede un impegno collettivo e un investimento continuo non solo in prevenzione, ma anche e soprattutto in educazione, per costruire una cultura collettiva di rispetto nei confronti del prossimo.
Dott. Valeriano Aquino