Contratto preliminare di compravendita immobiliare

E’ in uso nella prassi sostituire un contraente originario con altro soggetto rimasto estraneo al contratto nato in precedenza. Il contratto preliminare di compravendita e il contratto per persona da nominare rappresentano due classici strumenti a uso degli operatori economici per ottenere interessi meritevoli di tutela. Entrambe le tipologie contrattuali hanno favorito il prodursi di una numerosa casistica giurisprudenziale che si riferisce anche alla utilizzabilità del contratto preliminare di compravendita per persona da nominare che nasce dal connubio di due autonomi schemi contrattuali in una vicenda di compravendita. La definizione di contratto preliminare non si riscontra nel codice civile nonostante l’uso molto frequente nella pratica commerciale. Esso può avere a oggetto qualsiasi tipologia di contratto definitivo. Quindi, il preliminare di compravendita nasce dal connubio tra il contratto preliminare e la disciplina della compravendita attraverso la conclusione di un contratto preparatorio da cui scaturisce l’obbligo di giungere alla stipula del definitivo che realizza la disposizione degli interessi confermati nel preliminare. Nel contratto per persona da nominare, disciplinato dall’art. 1401c.c. e seguenti, l’introduzione della clausola “per se o per persona da nominare” può apporsi oltre che ai contratti definitivi anche a quelli preliminari, perchè l’articolo per la sua rubricazione e per la sua dizione contempla il contratto in termini generali. Dottrina e giurisprudenza, nell’orientamento maggioritario, sono dell’opinione che gli effetti del contratto per persona da nominare nascano immediatamente fin dalla conclusione e che la riserva di nomina non renda impossibile né il perfezionamento del contratto né l’efficacia dello stesso tra le parti originarie. Nell’eventualità di nomina del terzo con sua precedente autorizzazione o sua successiva accettazione, gli effetti già prodotti verrebbero attribuiti alla parte scelta.

In forza di ciò, il contratto per persona da nominare ha dato adito al prodursi di una molteplicità di tesi dottrinali e presenta delle profonde affinità e similitudini tanto con l’istituto della cessione del contratto quanto con il contratto a favore di terzo. Pertanto, di fronte a una pluralità di soluzioni giuridiche, occorre avere riguardo alla volontà effettiva e concreta delle parti al fine di verificare l’esatta portata della operazione economica posta in essere. A tale proposito vorrei riportare una sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, che ha rigettato la domanda del ricorrente (terzo nominato), proposta ex art. 702 c.p.c. Nel ricorso si chiedeva che il promittente venditore fosse condannato a versare una somma pari al doppio della caparra confirmatoria, perchè inadempiente agli obblighi del contratto preliminare di compravendita di un immobile. In sostanza, la parte acquirente, con contratto preliminare, si obbligava ad “acquistare per sé o per persona fisica o giuridica da nominare CONTESTUALMENTE alla stipula del rogito notarile…” l’immobile oggetto del preliminare. Successivamente, la promissaria acquirente comunicava, al promittente venditore, la nomina del ricorrente come definitivo acquirente, anche se il contratto definitivo non veniva stipulato. La sentenza evidenzia il difetto di legittimazione attiva in capo al ricorrente (terzo nominato) estraneo al contratto preliminare stipulato dalle parti contraenti e rigetta la domanda. Infatti, “come affermato dalla Suprema Corte (Cass. n.3328/2002) in un contratto preliminare di compravendita per sé o per persona da nominare, la modifica del soggetto destinato ad acquistare la proprietà del bene può essere realizzata sia prevedendovi l’ingresso della persona nominata nello stesso rapporto contrattuale sorto con la conclusione del contratto preliminare, così che la persona nominata si sostituisca al contraente originario con efficacia dal momento della stipulazione, sia prevedendosi l’acquisto in capo alla persona nominata del mero diritto alla prestazione dovuta dal promittente venditore, senza che vi sia, cioè mutamento delle originarie parti stipulanti (si vedano anche Cass. n. 13923/2002 e Cass. n. 14105/2012). Nella specie, dalla lettura dell’art.1 del contratto, sopra riportato, emerge con chiarezza che la volontà delle parti fosse quella di prevedere soltanto la possibilità che il successivo trasferimento del bene immobile a mezzo rogito potesse avvenire in capo ad un terzo. Tanto si desume dal fatto che era espressamente previsto che la persona ( fisica o giuridica) fosse da nominare contestualmente alla stipula del rogito. Il tenore dell’accordo è inequivoco e non si presta a letture alternative”. Nel suo caso ritengo che si debba giungere alla stessa conclusione. Infatti, lei non è subentrato nei diritti e negli obblighi sorti dal preliminare stesso, al quale è estraneo. Pertanto, la sua nomina, eseguita prima del rogito è da considerarsi priva di effetti agli esiti delle obbligazioni di cui al contratto preliminare che restano in capo agli originari stipulanti.

Avv. Antonio Aquino