CRISI DA SOVRA INDEBITAMENTO
Lla legge n.3/2012 nasce come rimedio per le famiglie sovra indebitate. Infatti, il mutuo, le tasse, il finanziamento per la macchina, possono determinare una situazione debitoria che se particolarmente gravosa può portare a una crisi da sovra indebitamento. La situazione di sovra indebitamento è definita dalla legge come “una situazione perdurante di squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il proprio patrimonio prontamente liquidabile, nonché la definitiva incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni”. Spesso, il sovra indebitamento è conseguenza di eventi indipendenti dal volere di chi lo subisce come ad esempio la perdita del lavoro, una grave malattia, una crisi familiare. La legge n. 3/2012, anche conosciuta come legge “ salva suicidi”, deve considerarsi improntata alla tutela del debitore con la prospettiva di garantire a quest’ ultimo il diritto alla prosecuzione della esistenza, dopo il pagamento dei debiti, per quanto sia possibile. Fino a qualche anno fa l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti, era prevista solo a soggetti fallibili ( imprese, aziende). In seguito la suaccennata legge ha previsto, con un’ interpretazione estensiva del concetto di “debitore”, la possibilità di esdebitazione anche per soggetti non fallibili e cioè consumatori, professionisti, artigiani e piccole imprese. L’accordo di composizione della crisi, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio sono le tre procedure, espressamente previste dalla legge n. 3 del 2012, per risolvere una situazione di sovra indebitamento. L’ accordo di composizione della crisi è un accordo con i creditori, nel quale viene proposto lo stralcio di una certa percentuale del debito. È necessario, comunque, l’assenso di almeno il 60% dei creditori perché, in caso positivo, l’accordo che è omologato dal giudice diventa vincolante anche per i creditori non aderenti. Il piano del consumatore è un altro procedimento a cui il consumatore può fare ricorso. Può essere omologato se il debitore sia meritevole, cioè abbia assunto le obbligazioni con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere oppure non abbia determinato colposamente il sovra indebitamento. Inoltre, è necessario il requisito della convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria di tutto o di parte del patrimonio del debitore. Quindi, accertata la sussistenza dei requisiti della meritevolezza e della convenienza, il piano può essere omologato dal giudice e i creditori non hanno la possibilità di approvarlo, ma possono contestarne solo la convenienza. Proprio per questo, il comma 3bis dell’art.9 legge n.3/2012 impone a garanzia di questi ultimi che alla proposta si alleghi una particolare e dettagliata relazione dell’OCC (Organismo di composizione della crisi). Gli OCC, infatti, rivestendo il ruolo di ausiliari del giudice, svolgono funzioni di consulenza legale e finanziaria. Inoltre, se l’accordo è raggiunto, l’organismo di composizione della crisi risolve le possibili difficoltà sorte nell’esecuzione dell’accordo e vigila sul giusto adempimento dello stesso. La terza procedura è la liquidazione del patrimonio del debitore, alla quale si ricorre in caso di insuccesso delle due procedure sopra enunciate o in alternativa a esse. Questa ultima è la soluzione più gravosa e più svantaggiosa, perché il debitore deve rinunciare a tutti i suoi beni, liquidando di fatto il suo intero patrimonio. In conclusione, si può certamente affermare che la finalità della legge sul sovra indebitamento è quella di consentire ai debitori non fallibili di poter uscire dalla loro situazione debitoria con un equilibrato sacrificio fra creditore e debitore, evitando al debitore di cadere nell’usura cercando di mantenere la propria casa di abitazione, e conservando, altresì, la banca creditrice l’ipoteca sull’immobile sino alla estinzione del piano (Trib. Verona 20.07.2016).