Legge antiusura

Legge antiusura
Legge 7 marzo 1996 n.108

ASSOCIAZIONI VIETATE
CODICE DI PROCEDURA PENALE
CODICE PENALE
Legge 7 marzo 1996, n. 108 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 9 marzo, n. 58). – Disposizioni in materia di usura (1) (2).
(1) Vedi l. 23 febbraio 1999, n. 44.
(2) In luogo di Ministro/Ministero di grazia e giustizia leggasi Ministro/Ministero della giustizia ex d.p.r. 13 settembre 1999.
Preambolo
(Omissis).
Articolo 1
1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (2).
(1) Sostituisce l’art. 644, c.p.
(2) Abroga l’art. 644-bis del c.p.
Articolo 2
1. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall’Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d’Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale (1).
2. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell’oggetto, dell’importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale (2).
3. Le banche e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 ed ogni altro ente autorizzato alla erogazione del credito sono tenuti ad affiggere nella rispettiva sede, e in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al pubblico, in modo facilmente visibile, apposito avviso contenente la classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi previsti nei commi 1 e 2.
4. Il limite previsto dal terzo comma dell’articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà (3).
(1) Per la rilevazione dei tassi globali medi di cui al presente comma vedi il D.M. 22 marzo 1997, il D.M. 24 giugno 1997, il D.M. 25 settembre 1997, il D.M. 23 dicembre 1997, il D.M. 23 marzo 1998, il D.M. 24 giugno 1998, il D.M. 24 settembre 1998, il D.M. 21 dicembre 1998, il D.M. 26 marzo 1999, il D.M. 19 giugno 1999, il D.M. 22 settembre 1999, il D.M. 20 dicembre 1999, il D.M. 23 marzo 2000, il D.M. 23 giugno 2000, il D.M. 21 settembre 2000, il D.M. 20 dicembre 2000, il D.M. 23 marzo 2001, il D.M. 22 giugno 2001, il D.Dirig. 21 settembre 2001, il D.Dirig. 14 dicembre 2001, il D.Dirett. 22 marzo 2002, il D.Dirett. 19 giugno 2002, il D.Dirett. 18 settembre 2002, il D.M. 20 dicembre 2002, il Decr. 25 marzo 2003, il Decr. 23 giugno 2003, il Decr. 19 settembre 2003 e il Decr. 18 dicembre 2003.
(2) La classificazione delle operazioni creditizie di cui al presente comma è stata approvata con D.M. 23 settembre 1996 (Gazz. Uff. 26 settembre 1996, n. 226), con D.M. 24 settembre 1997 (Gazz. Uff. 24 settembre 1997, n. 225), con D.M. 22 settembre 1998 (Gazz. Uff. 26 settembre 1998, n. 225), modificato dal D.M. 4 aprile 2001 (Gazz. Uff. 14 aprile 2001, n. 88), con D.M. 21 settembre 1999 (Gazz. Uff. 24 settembre 1999, n. 225), con D.M. 20 settembre 2000 (Gazz. Uff. 22 settembre 2000, n. 222), con D.M. 20 settembre 2001 (Gazz. Uff. 22 settembre 2001, n. 221), con D.Dirett 16 settembre 2002 (Gazz. Uff. 30 settembre 2002, n. 229) e con Decr. 18 settembre 2003 (Gazz. Uff. 29 settembre 2003, n. 226) il quale ha così disposto:
“Art. 1. 1. Ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari sono individuate, tenuto conto della natura e dell’oggetto, le seguenti categorie omogenee di operazioni: aperture di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, crediti personali, crediti finalizzati all’acquisto rateale, credito revolving e con utilizzo di carte di credito, operazioni di factoring, operazioni di leasing, mutui, prestiti contro cessione del quinto dello stipendio, altri finanziamenti a breve e medio/lungo termine.
“Art. 2. 1. La Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, nell’àmbito delle rispettive competenze, procedono alla rilevazione dei dati avendo riguardo, ove necessario, per le categorie di cui all’art. 1, anche all’importo e alla durata del finanziamento, nonché alle garanzie e ai beneficiari in ragione del rischio”.
(3) Per l’interpretazione autentica della presente legge vedi il D.L. 29 dicembre 2000, n. 394.
Articolo 3
1. La prima classificazione di cui al comma 2 dell’articolo 2 verrà pubblicata entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi centottanta giorni sarà pubblicata la prima rilevazione trimestrale di cui al comma 1 del medesimo articolo 2. Fino alla pubblicazione di cui al comma 1 dell’articolo 2 è punito a norma dell’articolo 644, primo comma, del codice penale chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 643 del codice penale, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, da soggetto in condizioni di difficoltà economica o finanziaria, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e ai tassi praticati per operazioni similari dal sistema bancario e finanziario, risultano sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità. Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dall’articolo 644, primo comma, del codice penale, procura a soggetto che si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria una somma di denaro o altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto, risulta sproporzionato rispetto all’opera di mediazione.
Articolo 4
1. (Omissis) (1).
(1) Sostituisce il secondo comma dell’art. 1815, c.c.
Articolo 5
1. (Omissis) (1).
(1) Modifica l’art. 132, comma 1, del d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.
Articolo 6
1. Sono fatte salve le disposizioni contenute nell’articolo 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, introdotto dall’articolo 2 del D.L. 20 giugno 1994, n. 399, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1994, n. 501.
Articolo 7
1. (Omissis) (1).
(1) Modifica l’art. 32-quater, c.c.
Articolo 8
1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (2).
(1) Modifica la lettera f) del comma 1 dell’art. 266, c.p.p.
(2) Modifica l’art. 10, comma 1, del d.l. 31 dicembre 1991, n. 419, conv. in l. 18 febbraio 1992, n. 172.
Articolo 9
1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (2).
(1) Modifica l’art. 14, comma 1, della l. 19 marzo 1990, n. 55.
(2) Modifica l’art. 3-quater, l. 31 maggio 1965, n. 575.
Articolo 10
1. Nel giudizio penale di cui all’articolo 1 della presente legge possono costituirsi parte civile anche le associazioni e le fondazioni di cui all’articolo 15.
Articolo 11
1. (Omissis) (1).
(1) Aggiunge l’art. 644-ter al c.p.
Articolo 12
1. (Omissis) (1).
(1) Modifica il d.l. 31 dicembre 1991, n. 419, conv. in l. 18 febbraio 1992, n. 172.
Articolo 13
1. Le domande di cui all’articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, il cui termine di presentazione sia spirato alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere presentate, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla stessa data.
2. Per le domande relative a fatti verificatisi tra il 1º gennaio 1990 e il 2 novembre 1991, il termine fissato dal medesimo articolo 3 del citato decreto-legge n. 419 del 1991 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Anche d’ufficio, il comitato previsto dall’articolo 5, comma 2, del citato decreto-legge n. 419 del 1991 procede al nuovo esame delle domande per le quali è stato proposto o deciso il rigetto perché presentate oltre i termini fissati a pena di decadenza.
4. Su domanda che il soggetto legittimato deve presentare, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comitato di cui al comma 3 procede all’esame delle domande sulle quali ha già formulato proposta al Presidente del Consiglio dei ministri senza tener conto del lucro cessante nelle valutazioni sull’ammontare del danno patrimoniale.
Articolo 14
1. È istituito presso l’ufficio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket il «Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura».
2. Il Fondo provvede alla erogazione di mutui senza interesse di durata non superiore al decennio a favore di soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale. Il Fondo è surrogato, quanto all’importo dell’interesse e limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso l’autore del reato. La concessione del mutuo è esente da oneri fiscali (1).
3. Il mutuo non può essere concesso prima del decreto che dispone il giudizio nel procedimento di cui al comma 2. Tuttavia, prima di tale momento, può essere concessa, previo parere favorevole del pubblico ministero, un’anticipazione non superiore al 50 per cento dell’importo erogabile a titolo di mutuo quando ricorrono situazioni di urgenza specificamente documentate; l’anticipazione può essere erogata trascorsi sei mesi dalla presentazione della denuncia ovvero dalla iscrizione dell’indagato per il delitto di usura nel registro delle notizie di reato, se il procedimento penale di cui al comma 2 è ancora in corso.
4. L’importo del mutuo è commisurato al danno subìto dalla vittima del delitto di usura per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti all’autore del reato. Il Fondo può erogare un importo maggiore quando, per le caratteristiche del prestito usurario, le sue modalità di riscossione o la sua riferibilità a organizzazioni criminali, sono derivati alla vittima del delitto di usura ulteriori rilevanti danni per perdite o mancati guadagni.
5. La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al Fondo entro il termine di sei mesi dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell’inizio delle indagini per il delitto di usura. Essa deve essere corredata da un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste che risponda alla finalità di reinserimento della vittima del delitto di usura nella economia legale. In nessun caso le somme erogate a titolo di mutuo o di anticipazione possono essere utilizzate per pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale o a qualsiasi altro titolo in favore dell’autore del reato.
6. La concessione del mutuo è deliberata dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket sulla base della istruttoria operata dal comitato di cui all’articolo 5, comma 2, del D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 febbraio 1992, n. 172. Il Commissario straordinario può procedere alla erogazione della provvisionale anche senza il parere di detto comitato. Può altresì valersi di consulenti.
7. I mutui di cui al presente articolo non possono essere concessi a favore di soggetti condannati per il reato di usura o sottoposti a misure di prevenzione personale. Nei confronti di soggetti indagati o imputati per detto reato ovvero proposti per dette misure, la concessione del mutuo è sospesa fino all’esito dei relativi procedimenti. La concessione dei mutui è subordinata altresì al verificarsi delle condizioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettere c) e d) del citato decreto-legge n. 419 del 1991.
8. I soggetti indicati nel comma 2 sono esclusi dalla concessione del mutuo se nel procedimento penale per il delitto di usura in cui sono parti offese, ed in relazione al quale hanno proposto la domanda di mutuo, hanno reso dichiarazioni false o reticenti. Qualora per le dichiarazioni false o reticenti sia in corso procedimento penale, la concessione del mutuo è sospesa fino all’esito di tale procedimento.
9. Il Fondo procede alla revoca dei provvedimenti di erogazione del mutuo e della provvisionale ed al recupero delle somme già erogate nei casi seguenti:
a) se il procedimento penale per il delitto di usura in relazione al quale il mutuo o la provvisionale sono stati concessi si conclude con provvedimento di archiviazione ovvero con sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione;
b) se le somme erogate a titolo di mutuo o di provvisionale non sono utilizzate in conformità al piano di cui al comma 5;
c) se sopravvengono le condizioni ostative alla concessione del mutuo previste nei commi 7 e 8.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti verificatisi a partire dal 1º gennaio 1996. Le erogazioni di cui al presente articolo sono concesse nei limiti delle disponibilità del Fondo.
11. Il Fondo è alimentato:
a) da uno stanziamento a carico del bilancio dello Stato pari a lire 10 miliardi per l’anno 1996 e a lire 20 miliardi a decorrere dal 1997; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1996, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
b) dai beni rivenienti dalla confisca ordinaria ai sensi dell’articolo 644, sesto comma, del codice penale;
c) da donazioni e lasciti da chiunque effettuati.
12. È comunque fatto salvo il principio di unità di bilancio di cui all’art. 5, L. 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
13. Il Governo adotta, ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, apposito regolamento di attuazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (2).
(1) Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 145, l. 23 dicembre 2000, n. 388.
(2) Per il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, vedi il d.p.r. 29 gennaio 1997, n. 51.
Articolo 15
1. È istituito presso il Ministero del tesoro il «Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura» di entità pari a lire 300 miliardi, da costituire con quote di 100 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari 1996, 1997 e 1998. Il Fondo dovrà essere utilizzato quanto al 70 per cento per l’erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai confidi, di cui all’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, e quanto al 30 per cento a favore delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell’usura, di cui al comma 4 (1).
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi ai Confidi alle seguenti condizioni:
a) che essi costituiscano speciali fondi antiusura, separati dai fondi rischi ordinari, destinati a garantire fino all’80 per cento le banche e gli istituti di credito che concedono finanziamenti a medio termine e all’incremento di linee di credito a breve termine a favore delle piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario, intendendosi per tali le imprese cui sia stata rifiutata una domanda di finanziamento assistita da una garanzia pari ad almeno il 50 per cento dell’importo del finanziamento stesso pur in presenza della disponibilità dei Confidi al rilascio della garanzia;
b) che i contributi di cui al comma 1 siano cumulabili con eventuali contributi concessi dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
3. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, determina con decreto i requisiti patrimoniali dei fondi speciali antiusura di cui al comma 2 e i requisiti di onorabilità e di professionalità degli esponenti dei fondi medesimi (2).
4. Le fondazioni e le associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell’usura sono iscritte in apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro. Lo scopo della prevenzione del fenomeno dell’usura, anche attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione, deve risultare dall’atto costitutivo e dallo statuto.
5. Il Ministro del tesoro, sentiti il Ministro dell’interno ed il Ministro per gli affari sociali, determina con decreto i requisiti patrimoniali delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell’usura ed i requisiti di onorabilità e di professionalità degli esponenti delle medesime fondazioni e associazioni (2).
6. Le fondazioni e le associazioni per la prevenzione del fenomeno dell’usura prestano garanzie alle banche ed agli intermediari finanziari al fine di favorire l’erogazione di finanziamenti a soggetti che, pur essendo meritevoli in base ai criteri fissati nei relativi statuti, incontrano difficoltà di accesso al credito.
7. Fatte salve le riserve di attività previste dalla legge, le fondazioni e le associazioni per la prevenzione del fenomeno dell’usura esercitano le altre attività previste dallo statuto.
8. Per la gestione del Fondo di cui al comma 1 e l’assegnazione dei contributi, il Governo provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all’istituzione di una commissione costituita da rappresentanti dei Ministeri del tesoro e dell’industria, del commercio e dell’artigianato e del Dipartimento per gli affari sociali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nonché all’adozione del relativo regolamento di gestione. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito.
9. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nei limiti dello stanziamento previsto al comma 1.
10. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1996, utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
(1) Comma così modificato dal comma 61 dell’art. 13, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione.
(2) Per il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, vedi il d.p.r. 11 giugno 1997, n. 315. Vedi, anche, il d.m. 6 agosto 1996.
Articolo 16
1. L’attività di mediazione o di consulenza nella concessione di finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari è riservata ai soggetti iscritti in apposito albo istituito presso il Ministero del tesoro, che si avvale dell’Ufficio italiano dei cambi.
2. Con regolamento del Governo adottato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, è specificato il contenuto dell’attività di mediazione creditizia e sono fissate le modalità per l’iscrizione e la cancellazione dall’albo, nonché le forme di pubblicità dell’albo medesimo. La cancellazione può essere disposta per il venire meno dei requisiti indicati al comma 3 e per gravi violazioni degli obblighi indicati al comma 4.
3. I requisiti di onorabilità necessari per l’iscrizione nell’albo di cui al comma 1 sono i medesimi previsti dall’articolo 109 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385.
4. Ai soggetti che svolgono l’attività di mediazione creditizia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo VI del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni.
5. L’esercizio dell’attività di mediazione creditizia è compatibile con lo svolgimento di altre attività professionali.
6. La pubblicità a mezzo stampa dell’attività di cui al comma 1 è subordinata all’indicazione, nella pubblicità medesima, degli estremi della iscrizione nell’albo di cui allo stesso comma 1.
7. Chiunque svolge l’attività di mediazione creditizia senza essere iscritto nell’albo indicato al comma 1 è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da quattro a venti milioni di lire.
8. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche, agli intermediari finanziari, ai promotori finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 5, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e alle imprese assicurative.
9. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nell’esercizio di attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia, indirizza una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato all’esercizio dell’attività bancaria o finanziaria, è punito con l’arresto fino a due anni ovvero con l’ammenda da quattro a venti milioni di lire.
Articolo 17
1. Il debitore protestato che abbia adempiuto all’obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non abbia subìto ulteriore protesto ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato protesto, la riabilitazione.
2. La riabilitazione è accordata con decreto del presidente del tribunale su istanza dell’interessato corredata dai documenti giustificativi.
3. Avverso il diniego di riabilitazione il debitore può proporre reclamo, entro dieci giorni dalla comunicazione, alla corte di appello che decide in camera di consiglio.
4. Il decreto di riabilitazione è pubblicato nel Bollettino dei protesti cambiari ed è reclamabile ai sensi del comma 3 da chiunque vi abbia interesse entro dieci giorni dalla pubblicazione.
5. Nelle stesse forme di cui al comma 4 è pubblicato il provvedimento della corte di appello che accoglie il reclamo.
6. Per effetto della riabilitazione il protesto si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto.
6-bis. Il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal registro informatico di cui all’articolo 3- bis, del decreto legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480. La cancellazione dei dati del protesto è disposta dal responsabile dirigente dell’ufficio protesti competente per territorio non oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione della relativa istanza, corredata del provvedimento di riabilitazione (1).
(1) Comma aggiunto dall’art. 3, l. 18 agosto 2000, n. 235, a decorrere dal 28 dicembre 2000; successivamente modificato dall’ art. 45, l. 12 dicembre 2002, n. 273.
Articolo 18
1. Su istanza del debitore che sia parte offesa del delitto di usura il presidente del tribunale può, con decreto non impugnabile, disporre la sospensione della pubblicazione, ovvero la cancellazione del protesto elevato a seguito di presentazione per il pagamento di un titolo di credito da parte dell’imputato del predetto delitto, direttamente o per interposta persona, quando l’imputato sia stato rinviato a giudizio. Il decreto di sospensione o cancellazione perde effetto nel caso di assoluzione dell’imputato del delitto di usura con sentenza definitiva.