Responsabilità del venditore per i vizi della cosa venduta. Garanzia del compratore.
Il codice civile, nel disciplinare la responsabilità del venditore per i vizi della cosa venduta, non opera distinzione alcuna tra bene nuovo e usato. Infatti, l’art. 1490 c.c. rubricato “garanzia per i vizi della cosa venduta “, stabilisce che: “il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”.
Si evidenzia, però, che l’art.1490 c.c. , al comma 2, consente alle parti negoziali di derogare alla disciplina codicistica della garanzia per i vizi della cosa compravenduta, con la pattuizione, inserita nel contratto, della clausola denominata “visto e piaciuto”.
La clausola (lei non specifica se è presente o meno nel contratto), per essere valida, deve essere approvata per iscritto, come espresso dall’art. 1341 c.c.
Tale patto, però, non ha effetto qualora il venditore abbia in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.
La presenza della clausola “visto e piaciuto” secondo l’orientamento giurisprudenziale maggioritario esclude la garanzia per i vizi riconoscibili e non taciuti in mala fede. La Corte Suprema (Cass.Civ.sez.VI, 19 ottobre 2016, n. 21204) afferma, infatti, che “ la clausola non può riferirsi ai vizi occulti, che si manifestano soltanto dopo l’uso del bene compravenduto, né potrebbe essere diversamente, giacchè la espressione “vista”, se priva di precisazioni rafforzative, inequivocabilmente allude solo ai vizi agevolmente riscontrabili dall’ acquirente a primo esame”.
Una disciplina speciale è, inoltre, prevista dal codice del consumo che deroga a quella ordinaria del codice civile applicandosi quando uno dei contraenti sia un consumatore. Il codice del consumo nel disciplinare la responsabilità del venditore, per i vizi della cosa venduta, oltre a contemplare una garanzia biennale per i beni nuovi e termini di decadenza più lunghi per la denuncia del vizio, nei casi particolari che hanno a oggetto res usate, all’ art.134, comma 2, prevede che: “le parti possono limitare la durata della responsabilità di cui all’ art. 132, comma primo, a un periodo di tempo in ogni caso non inferiore a un anno”. Quindi, nel nostro ordinamento la regola generale è che su tutti i beni in vendita è prevista una garanzia biennale e per quanto riguarda i beni usati, le parti possono concordare una riduzione della garanzia, che non potrà essere inferiore a un anno.
Dunque, venendo al suo caso, se un concessionario vende un veicolo usato a un privato la garanzia per i vizi avrà la durata di due anni, salva la facoltà delle parti di pattuire un termine più basso, ma che non sia inferiore ad un anno.
Rimane fermo, comunque, il principio che non è possibile escludere totalmente la garanzia, atteso il tenore dell’art. 134, del codice del consumo, da intendersi norma speciale, imperativa e non derogabile.
Infine, si evidenzia come anche per i beni usati vige la disciplina generale, prevista dall’art. 1495 c.c., il quale prevede che: “il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio o l’ha occultato. L’azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna, ma il compratore che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purchè il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell’anno dalla consegna”.
Orbene, l’ordinamento giuridico italiano pone a difesa del compratore, che abbia acquistato un bene viziato a sua insaputa, la possibilità di agire giudizialmente per l’ottenimento, a sua scelta, alla riparazione o sostituzione del prodotto, senza spese, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, con restituzione delle somme versate e risarcimento dei danni.